SALVIAMO I FILM

MANIFESTO INTEGRALE

Per la memoria del cinema digitale italiano

Fragilità del digitale

La memoria sembra una proprietà intrinseca del digitale. Siamo abituati a pensare il web come un archivio spontaneo dove i dati si accumulano all’infinito e ogni traccia è un'informazione indelebile. Siamo abituati a pensare hard disk & co. come depositi stabili. Li chiamiamo dispositivi di memoria.

Questa visione ingenua deve arrendersi all'evidenza che anche i dati digitali vanno perduti per sempre. Per giunta, in momenti imprevedibili. Innumerevoli informazioni sono diventate inaccessibili nel corso del tempo per la fisiologica avaria dei supporti ottici o magnetici. È l'altra faccia della leggerezza del digitale: falsa sicurezza, evanescenza, dispersione.

Il cinema a rischio

Il rischio dell’oblio incombe naturalmente anche su tutta l’industria cinematografica, da quando ha lasciato la pellicola dietro di sé. È un rischio nuovo che coglie il cinema impreparato.

Mentre le consolidate pratiche di conservazione della celluloide andavano fuori corso, nella mente dei produttori e di molti altri operatori del settore non erano sostituite da metodologie aggiornate al digitale, bensì da quella visione ingenua di una memoria facile, scontata, praticamente automatica.

Tranne che presso le major e le piattaforme globali, le opere originali, i loro master, i loro asset essenziali che alimentano il catalogo storico e tutte le future forme di valorizzazione dell’opera, si affidano con wishful thinking a dispositivi digitali presunti (quasi) eterni.

Il rischio inerente la decadenza fisica dei dispositivi si somma a quello legato alle pratiche fossili del passato che proseguono per pura inerzia. Produttori che mantengono un archivio domestico senza competenze IT, o che lo affidano de facto ai laboratori di post-produzione senza un esplicito contratto, scaricando su di loro gravi oneri in termini di spazio fisico occupato, energia consumata, responsabilità di custodia. È un’economia dominata dai costi sommersi e dal rischio.

Emblema di questo stato dei fatti è lo scantinato pieno di nastri e hard disk che forse ancora funzionano, di cui forse qualcuno ricorda l’esistenza. O forse non più.

Vuoto di memoria

Inutile soffermarsi sul tesoro che è il cinema, in particolare il cinema italiano. La nostra Legge cinema e audiovisivo (220/2016) vi riconosce:

«attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese, favoriscono la crescita industriale, promuovono il turismo e creano occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore».

In questa descrizione si sovrappongono due aspetti:

  1. il valore economico, di ordine privato e imprenditoriale, cui la Legge provvede con le sovvenzioni finanziarie circoscritte alla produzione, e
  2. il peso culturale, di rilevanza pubblica e collettiva, per cui la medesima Legge fa confluire l’opera nel «patrimonio di pubblico interesse» con il deposito obbligatorio di una copia del master presso la Cineteca Nazionale su supporto magnetico.

Da questi due limiti emerge il grande vuoto della legislazione italiana:

manca la protezione del valore nel tempo.

Anche il diritto è inficiato dalla visione ingenua della memoria digitale. L'obbligo di deposito e verifica documentale previsto per accedere a fondi o al Tax Credit è un requisito serio, ma resta principalmente un adempimento amministrativo e finanziario che serve a certificare l'esistenza del prodotto e la spesa sostenuta.

Quello che la legge non impone è la conservazione patrimoniale a lungo termine. Nessuno è obbligato a tutelare l’opera dai rischi di obsolescenza e oblio del digitale. Nessuno è obbligato a garantire che il master (DCDM, DSM) sia accessibile, integro e utilizzabile fra 5, 10 o 50 anni per un restauro in 8K, per un rilascio su una nuova piattaforma, per la creazione di opere derivate, per la cessione di licenze future.

Dimenticare la difesa del patrimonio digitale è una visione senza prospettiva, un conto in perdita sia economica che culturale.

La lacuna normativa va di pari passo con il ritardo tecnologico, in particolare il mancato riconoscimento “ufficiale” dell’infrastruttura tecnologica che ha raggiunto i vertici della graduatoria di affidabilità per la conservazione digitale: il cloud.

Buone prassi

Proprio a partire dal tema del cloud è utile un confronto con lo scenario francese.

La Commissione superiore tecnica dell'immagine e del suono (CST) fa da guida alla legislazione d’oltralpe in materia e così si esprime a proposito del cloud nel suo documento di raccomandazione più recente, del 12 maggio 2025 (CST-RT-043):

«il cloud risponde, in una singola politica di conservazione, sia ai requisiti per la durabilità a lungo termine sia a quelli per la rapida accessibilità, per le opere future»

grazie ai suoi

«vantaggi intrinseci in termini di ridondanza e praticità operativa, sollevando l'utente dalla gestione diretta dei supporti».

L’aspetto cruciale è la netta distinzione tra due forme di conservazione:

  • la conservazione del patrimonio culturale, dello heritage («conservation patrimoniale») è un obbligo di legge previsto dal Code du Patrimoine e riguarda tutte le opere, non solo quelle cinematografiche. Per queste ultime viene assolto, analogamente alla legge italiana, col deposito legale di una copia visione presso il CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée).
  • la conservazione per lo sfruttamento continuativo («conservation pour la recherche d’exploitation») è invece trattata ad hoc nel Code du cinéma et de l'image animée all’art. 211-15 come una questione economica:

    «In contropartita dell'attribuzione degli aiuti alla produzione e alla preparazione delle opere cinematografiche di lunga durata, le imprese di produzione assicurano la preservazione di tali opere al fine di consentirne uno sfruttamento durevole, coerente con la loro vocazione patrimoniale».

Per ottenere i finanziamenti, i produttori francesi devono onorare un secondo e decisivo obbligo oltre a quello del deposito legale: presentare al CNC:

«il contratto con un prestatore tecnico per garantire la messa in sicurezza degli elementi materiali dell'opera per una durata di almeno cinque anni.»

Normativa lungimirante nel senso più autentico della parola, che fonde cultura e business con naturalezza.

Le fanno da sostegno le autorevoli raccomandazioni della CST, a cominciare dalle quattro condizioni necessarie della conservazione orientata alla valorizzazione perpetua:

  • Durabilità: i file e i loro metadati vanno conservati al riparo da perdite, degrado o danneggiamento, su sottosistemi multipli, indipendenti e ridondanti.
  • Usabilità: i file dovranno essere letti in futuro a prescindere dall’obsolescenza dei supporti fisici, adottando formati aperti, non proprietari e non crittografati, e associandoli a più metadati possibile.
  • Accessibilità: il contratto deve essere chiaro e trasparente nel definire tempi e costi di accesso ai file conservati e di consegna a terze parti.
  • Reversibilità: a fine contratto i materiali devono poter ritornare al produttore senza difficoltà legali.

La CST sottolinea anche due altri importanti presupposti:

  • è consigliabile assicurare la conservazione per un minimo di 10 anni, invece dei 5 della legge
  • non può essere il produttore a occuparsi della conservazione (se non nel caso di imprese molto grandi), ed ecco il motivo:

    «Una politica di conservazione non può limitarsi alla sola archiviazione dei file. … La conservazione sostenibile dei file multimediali in condizioni di utilizzabilità e i servizi complementari che la accompagnano richiedono la padronanza di molteplici settori tecnici e tecnologici in continua evoluzione. Si tratta di un mestiere a sé stante.»

Progettare la conservazione

Mentre chissà quante opere attendono da qualche parte la loro apocalisse di indecifrabilità, il tempo stringe in Italia per adottare un approccio di monitoraggio e salvaguardia delle opere cinematografiche digitali che sia finalmente professionale, regolamentato e a prova di futuro.

Per colmare il vuoto bisogna innanzitutto:

  • riconoscere ufficialmente il cloud come infrastruttura di riferimento, accanto ai supporti esistenti;
  • dotare gli enti pubblici di strumenti di media asset management tecnologicamente adeguati.
  • ripensare la conservazione come garanzia di sfruttamento economico futuro e come parte integrante del ciclo di produzione.

Solo questa particolare implementazione della conservazione, infatti, permette di continuare ad estrarre valore indefinitamente dalle opere realizzate, mantenendole vive cioè sempre vicine al mercato, invece di tenerle al sicuro in un caveau ma lontane dal pubblico, o peggio, abbandonarle alla provvidenza.

Questa valorizzazione perpetua del patrimonio digitale deve basarsi su tre principi che rispecchiano direttamente gli interessi del produttore e indirettamente quelli della collettività:

  1. Tutela a lungo termine degli asset come protezione dei profitti:
    Il produttore deve garantire la conservazione dei master e dei metadati per una durata minima raccomandata di dieci anni, trattando i master come asset aziendali fondamentali da cui deriveranno ricavi futuri.
  2. Contratto di conservazione come polizza di sfruttamento:
    La conservazione va assolta nella forma di un contratto con un prestatore tecnico specializzato, dotato di strumenti e metodi certificati atti a garantire agli aventi diritto il controllo diretto del loro catalogo storico e del suo sfruttamento commerciale continuativo.
  3. Standardizzazione tecnica:
    La conservazione non può essere generica ma deve aderire agli standard internazionali del settore (v. CST, FIAF) e alle buone prassi consolidate che assicurano l'integrità e la riattivabilità immediata degli asset (durabilità e usabilità, v. sopra).

La combinazione di queste condizioni dà luogo a uno scenario inedito e virtuoso: bonifica l’attuale palude del rischio trasformandola nel terreno coltivabile di un nuovo mercato di servizi, da cui vantaggi competitivi per tutto il settore.

Parte della virtù è l’emersione dei rapporti di servizio occulti, con i relativi costi. Questi accordi informali o taciti disperdono valore e responsabilità in caso di una serie di abusi possibili: mancata manutenzione, appropriazioni indebite di interi cataloghi affidati a terzi, attacchi hacker come il ransomware, ecc.

La regolarizzazione dei rapporti implica una modifica strutturale della spesa: da un impegno occasionale però gravoso, senza controllo, e con incerta resilienza, a un impego piccolo ma continuo, associato a pieno controllo e grande affidabilità.

È un profondo cambiamento culturale che potrà essere facilitato dalle seguenti azioni:

  • rivelare i veri costi della visione ingenua, con la misurazione dei rischi reali;
  • misurare il potenziale ritorno sugli investimenti della conservazione orientata al business;
  • collegare la spesa per la conservazione con il Tax Credit ricevuto, proponendo che i produttori usino una frazione minima di questo per la conservazione;
  • nel medesimo spirito, richiedere al prestatore di servizio della conservazione di versare una quota del corrispettivo di servizio come contributo alla Cineteca Nazionale per sovvenzionare la conservazione di chi non se la può permettere, chiudendo il cerchio pubblico-privato
  • aiutare i produttori e gli aventi diritto in genere a trovare fonti ulteriori di finanziamento nei bandi nazionali ed europei.

Il nostro invito

  • alle istituzioni: legiferare per difendere il patrimonio digitale proteggendo la memoria del cinema italiano e il futuro economico dei suoi creatori.
  • ai produttori: riconoscere che la conservazione professionale non è un costo, ma la migliore assicurazione sul valore dell'opera.

Unisciti a noi per difendere il futuro del cinema digitale.

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